Accordo di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile
Cos'è?
L'albo dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'assise e della Corte d'assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.
A chi si rivolge
Ai cittadini che desiderano far parte dell'albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'assise e di scuola media superiore per le Corti d'assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Accedere al servizio
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti. Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Le domande si presentano, entro il 31 luglio degli anni dispari, secondo le seguenti modalità:
- online accedendo alla piattaforma dedicata
- posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi
- per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante)
- consegna diretta presso l'ufficio elettorale
La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 12 Legge 287/51.
Accesso agli uffici
Cosa serve
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Modulo iscrizione
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Copia documento d'identita (non richiesto se il modulo viene firmato digitalmente)
Tempi e scadenze
Le domande si presentano entro il 31 luglio degli anni dispari.